|
Home
Consiglio
Giunta
Regolamenti
Contatti
Link Utili
Cenni
Storici
Uffici
Album
Foto
|
LEGGE 6 MARZO 2001 N. 64: ''ISTITUZIONE DEL
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE'' (GURI N. 68 DEL 22 MARZO 2001)
06/03/2001
Istituzione del servizio civile nazionale
Art. 1.
(Princìpi e finalità).
1. E' istituito il servizio civile nazionale
finalizzato a:
a) concorrere, in alternativa al servizio
militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività
non militari;
b) favorire la realizzazione dei princìpi
costituzionali di solidarietà sociale;
c) promuovere la solidarietà e la cooperazione,
a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla
tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione
alla pace fra i popoli;
d) partecipare alla salvaguardia e tutela del
patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori
ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna,
forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
e) contribuire alla formazione civica, sociale,
culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in
enti ed amministrazioni operanti all'estero.
Art. 2.
(Delega al Governo).
1. A decorrere dalla data della sospensione del
servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile è prestato su
base esclusivamente volontaria.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei
soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la
definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del
servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di
impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono
emanati nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1 e secondo i
seguenti criteri:
a) ammissione al servizio civile volontario di
uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori,
nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente;
b)determinazione del trattamento giuridico ed
economico dei volontari in servizio civile, tenendo conto del
trattamento riservato al personale militare volontario in ferma annuale
e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al Fondo nazionale
per il servizio civile;
c) funzionalità dei benefici riconosciuti ai
volontari nel favorire lo sviluppo formativo e professionale e
l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i
volontari in ferma delle Forze armate;
d) utilità sociale del servizio civile nei
diversi settori di impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti
all'estero;
e) funzionalità e adeguatezza della durata del
servizio civile, nei diversi settori di impiego, nel rispetto dei
criteri di cui alle lettere c) e d);
f) previsione che i decreti legislativi di cui
al presente articolo acquistino efficacia da data utile a consentirne il
raccordo con la chiamata alle armi dell'ultimo scaglione di giovani di
leva;
g) conferma delle disposizioni della legge 8
luglio 1998, n.230, e del decreto-legge 16 settembre 1999, n.324,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n.424, in
quanto compatibili con la presente legge;
h) previsione della disciplina da applicare in
caso di reintroduzione del servizio militare obbligatorio, con
particolare riferimento agli obiettori di coscienza;
i) garanzia di analoghe condizioni tra il
servizio civile e quello militare in riferimento alla scelta
vocazionale, alla scelta dell'area nella quale prestare servizio, agli
orari di servizio e per il tempo libero;
l) previsione del diritto per gli appartenenti
alle minoranze linguistiche di svolgere il servizio nel territorio di
insediamento della rispettiva minoranza.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei
deputati perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla
ricezione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, emanato con le modalità di cui all'articolo 6, sono stabiliti
i requisiti di ammissione al servizio civile in relazione alle
differenti tipologie di impiego.
Art. 3.
(Enti e organizzazioni privati).
1. Gli enti e le organizzazioni privati che
intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono
possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) capacità organizzativa e possibilità
d'impiego in rapporto al servizio civile volontario;
c) corrispondenza tra i propri fini
istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1;
d) svolgimento di un'attività continuativa da
almeno tre anni.
Capo II
DICIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO
Art. 4.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni del presente Capo
disciplinano il servizio civile nazionale fino alla data di efficacia
dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.
Art. 5.
(Ammissione al servizio civile).
1. Nel periodo di cui all'articolo 4, sono
soggetti all'obbligo di prestare servizio civile, oltre ai cittadini di
cui alla legge 8 luglio 1998, n.230, i cittadini, abili al servizio
militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a prestare il
servizio civile piuttosto che il servizio militare, purché non risultino
necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative
delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6.
2. Nel medesimo periodo di cui all'articolo 4,
il Governo potrà incrementare il numero degli obiettori di coscienza
destinati ai comuni, a richiesta dei comuni stessi, anche in eccedenza
rispetto a quanto stabilito dalle convenzioni sussistenti, attingendo
tra coloro che abbiano espletato il previsto periodo di formazione nei
comuni stessi. I comuni interessati provvedono, con le risorse del
proprio bilancio, ai relativi oneri finanziari.
3. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto
dal Ministero della difesa, è fatta esplicita menzione della possibilità
di esprimere la preferenza per il servizio militare o per il servizio
civile nazionale, nonché di optare, nell'ambito di quest'ultimo, per
l'obiezione di coscienza. Nel medesimo bando sono riportate in modo
chiaro le condizioni di ammissione al servizio civile nazionale previste
dalla presente legge.
4. Sono ammessi a prestare servizio civile su
base volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli
organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico
settore di impiego e comunque nei limiti del contingente definito ai
sensi dell'articolo 6:
a)le cittadine italiane che ne fanno richiesta e
che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo
anno di età e non superato il ventiseiesimo;
b) i cittadini riformati per inabilità al
servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi o in
posizione di congedo illimitato provvisorio, se non hanno superato il
ventiseiesimo anno d'età.
Art. 6.
(Determinazione del contingente).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 9, comma 2-quater, della
legge 8 luglio 1998, n.230, e successive modificazioni, è stabilita, nei
limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il
servizio civile, la consistenza del contingente dei giovani ammessi al
servizio civile nel periodo previsto dall'articolo 4, includendovi
prioritariamente i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza
ai sensi della predetta legge n.230 del 1998.
2. Il Ministero della difesa, sulla base di
intese con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, trasmette a
quest'ultimo i nominativi dei giovani di cui all'articolo 5, comma 1.
Art. 7.
(Ufficio nazionale per il servizio civile).
1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile,
di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n.230, cura
l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile
nazionale, fino alla costituzione dell'Agenzia per il servizio civile di
cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio
nazionale per il servizio civile approva i progetti di impiego
predisposti dalle amministrazioni statali e regionali e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, nonché dagli enti locali e dagli altri
enti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della legge n.230
del 1998, assicurando e coordinando la coerenza di progetti e
convenzioni con le finalità della presente legge e la programmazione
nazionale.
3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio
nazionale per il servizio civile sono definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo del 5 per cento
delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di
cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).
4. Lo statuto dell'Agenzia di cui all'articolo
10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, prevede la
costituzione di sedi della stessa Agenzia nelle regioni e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano, dotate di autonomia gestionale e
operativa, prevedendo anche forme di consultazione con le regioni, le
province autonome e gli enti locali.
Art. 8.
Disposizioni integrative ed attuative).
1. Con regolamento, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e
successive modificazioni, sono determinati: le caratteristiche e gli
standard di utilità sociale dei progetti di impiego; i criteri per la
ripartizione dei finanziamenti necessari all'attuazione degli stessi,
tenendo conto delle capacità finanziarie dell'ente proponente, del
numero dei giovani in servizio civile impegnati nei progetti e
dell'estensione dell'area geografica interessata al progetto, nonché
della garanzia di accesso ai finanziamenti da parte di ogni regione e
provincia autonoma, al fine di consentire che la ripartizione dei
finanziamenti sia effettuata in funzione delle esigenze oggettivamente
prioritarie e non soltanto della presentazione dei progetti; le
procedure e le modalità per le attività di monitoraggio, controllo e
verifica della corretta gestione dei progetti approvati; i criteri in
base ai quali il Servizio sanitario nazionale valuta l'idoneità alla
prestazione del servizio civile dei giovani di cui all'articolo 5, comma
4.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono
individuati gli organismi istituzionali che, su richiesta, coadiuvano le
amministrazioni o gli enti responsabili della stesura dei progetti di
impiego.
3. Con il regolamento di cui al comma 1 si
provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili dei
regolamenti previsti dall'articolo 8 della predetta legge n. 230 del
1998.
Art. 9.
(Servizio civile all'estero).
1. Il servizio civile può essere svolto
all'estero presso sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile
da parte di amministrazioni ed enti, di cui all'articolo 7, comma 2,
nell'ambito di iniziative assunte dall'Unione europea in materia di
servizio civile, nonché in strutture per interventi di pacificazione e
cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da
organismi internazionali operanti con le medesime finalità ai quali
l'Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla legge 8 luglio
1998, n.230.;
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri
definisce le modalità di svolgimento del servizio civile all'estero.
Art. 10.
(Benefici culturali e professionali).
1. Per il periodo di cui all'articolo 4, ai
cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio
1998, n.230.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione sono
determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il
servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti, nell'ambito
dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento
di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione,
previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di
specifiche professioni o mestieri.
3. Le Università degli studi possono riconoscere
crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse
rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio
civile o militare di leva rilevanti per il curriculum degli studi.
Capo III
NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 11.
(Fondo nazionale per il servizio civile).
1. Il Fondo nazionale per il servizio civile è
costituito:
a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta
nel bilancio dello Stato;
b) dagli stanziamenti per il servizio civile
nazionale di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni
bancarie;
c) dalle donazioni di soggetti pubblici e
privati.
2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma
1, con le modalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma
possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo
del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.
3. A decorrere dalla data in cui acquista
efficacia il primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma
2, le risorse del Fondo di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo
nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni.
4. All'onere di cui alla lettera a) del comma 1
determinato in lire 235 miliardi per l'anno 2001, lire 240 miliardi per
l'anno 2002 e lire 250 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede
mediante utilizzo delle disponibilità iscritte per gli anni medesimi
nell'unità previsionale di base 16.1.2.1 "Obiezione di coscienza" del
centro di responsabilità 16 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui alla legge 8 luglio 1998, n.230.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12.
(Norme abrogate).
1. All'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio
1998, n.230, sono abrogate le parole: "Fino al 31 dicembre 1999".
2. E' abrogato l'articolo 46 della legge 27
dicembre 1997, n.449, come modificato dall'articolo 13, comma 2, della
legge 3 agosto 1999, n.265.
Inizio Pagina
|
Servizio Civile
Come
Funziona
Richiesta di Accreditamento in corso di
perfezionamento.

Servizio Civile Nazionale
|