COMUNE DI ALBIDONA

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C O M U N E   D I   A L B I D O N A

PROVINCIA DI COSENZA

 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 06/0

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

CONSIGLIERI COMUNALI

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dal D.Lgs. N°267/2000.

2. I consiglieri comunali entrano nell’esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative

inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione,

dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

ART. 2

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio Comunale, compresa la seduta di insediamento.

2. E’ consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell’art. 73

del D.Lgs. N°267/2000, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di

Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73.

3. L’avviso di convocazione è notificato agli eletti, almeno cinque giorni prima della data fissata

per l’adunanza, e va contestualmente partecipato al Prefetto.

ART. 3

PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO

1. Nella prima seduta, da tenersi nel rispetto del D.Lgs. N°267 del 18 agosto 2000, il Consiglio

procede secondo il seguente ordine dei lavori:

a) convalida degli eletti;

b) giuramento del Sindaco secondo la formula di cui all’art. 9 dello Statuto;

c) comunicazione sui componenti della Giunta;

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TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

ART. 4.

COMPOSIZIONE

1. I gruppi consiliari sono costituiti dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal

numero.

2. I consiglieri che non intendono fare parte dei gruppi come individuati nel precedente comma,

debbono fare pervenire alla Segreteria del Comune la dichiarazione di appartenenza ad un diverso

gruppo, che deve essere composto da almeno tre consiglieri.

3. I consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono fare pervenire

alla Segreteria del Comune la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni

dalla data della deliberazione di surroga .

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ART. 5

COSTITUZIONE

1. Successivamente alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario

la sua composizione designando, contestualmente, il nominativo del capo-gruppo. Nelle

more della comunicazione, assume la qualità di capo-gruppo il consigliere che ha riportato,

nella sua lista, il maggior numero di voti.

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TITOLO III

SESSIONI E SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 6

SEDE RIUNIONI

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell’apposita sala della sede comunale.

2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre

che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato un normale

accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale

svolgimento delle proprie funzioni.

4. Per le riunioni fuori della sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24

ore prima dell’inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all’albo pretorio ed in altri

luoghi pubblici.

ART. 7

SESSIONI

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie. Si

riunisce in sessione ordinaria per trattare le relazioni previsionali e programmatiche, il bilancio

annuale e pluriennale ed il conto consuntivo.

2. Può essere riunito in sessione straordinaria e/o urgente, anche a richiesta di almeno 1/5 dei

consiglieri assegnati al Comune, per trattare gli argomenti non previsti nell’esame del presente

articolo.

3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione

della richiesta, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco/Presidente, pur formalmente

diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

ART. 8

CONVOCAZIONE

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a

domicilio a mezzo del messo comunale o di dipendente incaricato.

2. L’avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche

se il consigliere è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso

convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con

Racc. A.R.

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3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di

cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

4. Il personale incaricato alla notifica deve presentare la relata comprovante l’avvenuta consegna

dell’avviso di convocazione.

5. L’avviso per le sessioni ordinarie, con l’elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato

ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data per la prima riunione ed i relativi atti

vanno depositati in segreteria almeno tre giorni prima; per le altre sessioni va consegnato almeno

tre giorni prima e gli atti depositati almeno il giorno precedente.

6. Nei casi d’urgenza, l’avviso, unitamente all’elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24

ore prima. In tal caso, però, l’esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente

qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

7. L’elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità

del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all’albo pretorio almeno

il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

8. Le proposte formulate dopo la data di convocazione possono essere inserite nella voce varie ed

eventuali, sempre che siano state depositate in Segreteria almeno 24 ore prima dalla data della

seduta del Consiglio.

9. Nell’avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

ART. 9

VALIDITA’ DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all’ordine del giorno

se, alle sedute consiliari, salvo maggioranze qualificate previste dalla legge, ai

sensi del secondo comma dell’art. 38 del TUEL n. 267/2000, non intervengono almeno

quattro consiglieri, pari ad un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’Ente,

senza computare a tal fine il Sindaco.

2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a

rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART. 10

SEDUTA SECONDA CONVOCAZIONE

1. E’ seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo

per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire

per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una

regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. La seduta di seconda convocazione dovrà tenersi, almeno ventiquattro ore dopo quella

andata deserta.

3. L’avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulta indicata in quello

per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente

art. 8.

4. Quando però l’avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l’avviso

per quest’ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti

o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare

il numero legale.

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Art. 11

ORDINE DEL GIORNO

1. L’iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei consiglieri

assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell’art. 7 del presente Regolamento.

ART 12

ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l’assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario

o che, in qualche modo, possa riguardare l’andamento dell’Amministrazione.

2. Dà poi comunicazione, se avvenuto, del deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella

seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

3. Se nessuno solleva obiezioni il verbale si intende approvato.

ART 13

PUBBLICITA’ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE.

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di

questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

 

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TITOLO IV

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART. 14

ORDINE DURANTE LE SEDUTE

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell’ordine durante le sedute.

2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo

dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART. 15

SANZIONI DISCIPLINARI

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola

dal Sindaco

2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l’ordine della seduta ovvero

pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre

l’iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio

alla fine della seduta. In conseguenza di ciò il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio,

la revoca del richiamo.

3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può

disporre la espulsione del consigliere richiamato dall’aula per tutto il tempo della seduta. Se il

consigliere non abbandona l’aula, il Sindaco sospende la seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l’esclusione dall’aula e quindi dai lavori

di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi

o passi alle vie di fatto.

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ART. 16

COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della

sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori

destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall’approvare o

dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Sindaco può disporre l’espulsione dall’aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento

dei lavori.

ART. 17

PRENOTAZIONE PER LA DISCUSSIONE

1. I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti

iscritti all’ordine del giorno.

2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all’ordine del giorno,

debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente

autorizzati e per non più di cinque minuti.

ART. 18

SVOLGIMENTO INTERVENTI

1. Il Sindaco concede la parola secondo l’ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare,

per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono

dalla facoltà di intervenire.

3. I consiglieri possono scambiarsi l’ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non

possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto

che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all’ordine del

giorno.

ART. 19

DURATA DEGLI INTERVENTI

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto

al Sindaco.

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

a) i 10 minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali

di cui all’art. 42, secondo comma, del D.Lgs. N°267/2000;

b) i 5 minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte

comunque all’esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;

c) i 5 minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte

all’esame dell’Assemblea;

d) i 3 minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all’ordine del

giorno;

3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l’intervento, il Sindaco può togliergli la

parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

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4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall’argomento in discussione e lo invita ad

astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato,

persiste nel suo atteggiamento.

5. La lettura di un documento non può, in ogni caso, eccedere la durata di 5 minuti. Il documento

va consegnato al Segretario per l’acquisizione a verbale.

ART. 20

QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all’ordine del giorno, può

porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell’argomento non si discuta, o la questione

sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate

scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente

prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.

5. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere,

ciascuno, i 5 minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

ART. 21

FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l’essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire

fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire

esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare

queste.

ART. 22

DICHIARAZIONE DI VOTO.

1. A conclusione della discussione, un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di

voto, dando succinta motivazione dell’orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo

non superiore a 3 minuti.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

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ART. 23

VERIFICA NUMERO LEGALE

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a

richiesta di un solo Consigliere.

2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non

sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non

avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

ART. 24

VOTAZIONE

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.

2. Le sole votazioni concernenti persone si effettuano a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi

in apposita urna.

3. Terminate le votazioni, il Sindaco, con l’assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori

ne riconosce e proclama l’esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta

dei votanti.

4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

ART. 25

IRREGOLARITA’ NELLA VOTAZIONE

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco su segnalazione degli scrutatori o

del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente

ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

ART. 26

VERBALIZZAZIONI RIUNIONI

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale; debbono indicare i

punti principali della discussione.

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TITOLO V

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

ART. 27

DIRITTO ALL’INFORMAZIONE

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all’espletamento del proprio

mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello

dipendenti, nel rispetto delle modalità all’uopo fissato dall’apposito Regolamento.

2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti

dal Comune, copia dei provvedimenti amministrativi e prendere visione degli atti preparatori.

3. Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un consigliere per ogni gruppo, degli

eventuali atti istruttori e delle deliberazioni adottate dalla Giunta nelle materie di cui all’art.

127 del D.Lgs. N°267 del 18 agosto 2000, delle quali il Segretario Comunale, contestualmente

all’affissione all’albo pretorio, abbia dato comunicazione.

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4. Ogni richiesta va comunque e sempre rivolta al Sindaco o al Segretario per le rispettive competenze

al fine di non intralciare il lavoro degli uffici o dei singoli dipendenti.

ART. 28

INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna

informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione

intorno ad un determinato affare.

2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.

3. Il consigliere, nel presentare una interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il

Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

4. L’interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa

i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.

5. Per le interrogazioni e per le interpellanze è tenuto apposito registro di protocollo.

ART. 29

SVOLGIMENTO DI INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

1. Le interpellanze e le interrogazioni sono svolte nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta

possono replicare nell’ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore

a 3 minuti.

ART. 30

MOZIONI

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a

trattare specifici problemi

ART. 31

VOTAZIONE DELLE MOZIONI

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo

consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

In quest’ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso.

2. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

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TITOLO VI

DISCIPLINA DELLO STATUS DEI CONSIGLIERI

ART. 32

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica dei consiglieri è disciplinata dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. I consiglieri hanno diritto, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale, delle

commissioni permanenti e/o temporanee e speciali ad un gettone di presenza determinato con

decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e

della Programmazione.

3. I componenti, non consiglieri, di commissioni nominati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta

Municipale o dal Sindaco hanno diritto ad un gettone di presenza pari a quella di cui al precedente

comma.

4. Ai consiglieri e cittadini non consiglieri, chiamati ai compiti di cui agli artt. 16 e 22, comma 2,

dello Statuto, l’indennità mensile è stabilita dal provvedimento di conferimento dell’incarico

nella misura massima del cinquanta per cento di quella prevista per gli assessori.

5. Il difensore civico ha diritto ad una indennità pari al quaranta per cento di quella spettante

all’assessore.

TITOLO VII

PROCEDURE PARTICOLARI

ART. 33

DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l’esistenza nei suoi confronti di

cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare

la decadenza sono disciplinate dall’art. 69 del D.Lgs. N°267/2000.

3. La decadenza del consigliere per l’assenza ingiustificata a tre sedute ordinarie consecutive è

dichiarata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Consiglio. Essa

deve essere comunque preceduta da una specifica contestazione con la concessione di un termine

di almeno 15 giorni per le controdeduzioni. Plausibili motivi giustificativi, sebbene forniti

a posteriori, impediscono il prosieguo della procedura di decadenza, nel senso che merita apprezzamento

la volontà del consigliere interessato di continuare o meno a fare parte del Consiglio.

ART. 34

ADEMPIMENTI PER L’ACCESSO E L’INFORMAZIONE

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria

comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio

di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in

materia di bollo, nonché diritti di ricerca e di visura.

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REGOLAMENTI

Regol. Sanzioni

 

 

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