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C O M U N E D I A L B I D O N A PROVINCIA DI COSENZA
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (Approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 06/0 TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI ART. 1 CONSIGLIERI COMUNALI 1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dal D.Lgs. N°267/2000. 2. I consiglieri comunali entrano nell’esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione. ART. 2 PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO 1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio Comunale, compresa la seduta di insediamento. 2. E’ consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. N°267/2000, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73. 3. L’avviso di convocazione è notificato agli eletti, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, e va contestualmente partecipato al Prefetto. ART. 3 PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO 1. Nella prima seduta, da tenersi nel rispetto del D.Lgs. N°267 del 18 agosto 2000, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori: a) convalida degli eletti; b) giuramento del Sindaco secondo la formula di cui all’art. 9 dello Statuto; c) comunicazione sui componenti della Giunta; TITOLO II GRUPPI CONSILIARI ART. 4. COMPOSIZIONE 1. I gruppi consiliari sono costituiti dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero. 2. I consiglieri che non intendono fare parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono fare pervenire alla Segreteria del Comune la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo, che deve essere composto da almeno tre consiglieri. 3. I consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono fare pervenire alla Segreteria del Comune la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni dalla data della deliberazione di surroga . COMUNE DI ALBIDONA 3 ART. 5 COSTITUZIONE 1. Successivamente alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione designando, contestualmente, il nominativo del capo-gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo-gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti. TITOLO III SESSIONI E SEDUTE DEL CONSIGLIO ART. 6 SEDE RIUNIONI 1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell’apposita sala della sede comunale. 2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo. 3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato un normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni. 4. Per le riunioni fuori della sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell’inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici. ART. 7 SESSIONI 1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie. Si riunisce in sessione ordinaria per trattare le relazioni previsionali e programmatiche, il bilancio annuale e pluriennale ed il conto consuntivo. 2. Può essere riunito in sessione straordinaria e/o urgente, anche a richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune, per trattare gli argomenti non previsti nell’esame del presente articolo. 3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della richiesta, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. 4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco/Presidente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione. ART. 8 CONVOCAZIONE 1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale o di dipendente incaricato. 2. L’avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con Racc. A.R. COMUNE DI ALBIDONA 4 3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi. 4. Il personale incaricato alla notifica deve presentare la relata comprovante l’avvenuta consegna dell’avviso di convocazione. 5. L’avviso per le sessioni ordinarie, con l’elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data per la prima riunione ed i relativi atti vanno depositati in segreteria almeno tre giorni prima; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima e gli atti depositati almeno il giorno precedente. 6. Nei casi d’urgenza, l’avviso, unitamente all’elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l’esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti. 7. L’elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all’albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza. 8. Le proposte formulate dopo la data di convocazione possono essere inserite nella voce varie ed eventuali, sempre che siano state depositate in Segreteria almeno 24 ore prima dalla data della seduta del Consiglio. 9. Nell’avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione. ART. 9 VALIDITA’ DELLE SEDUTE CONSILIARI 1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all’ordine del giorno se, alle sedute consiliari, salvo maggioranze qualificate previste dalla legge, ai sensi del secondo comma dell’art. 38 del TUEL n. 267/2000, non intervengono almeno quattro consiglieri, pari ad un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’Ente, senza computare a tal fine il Sindaco. 2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. ART. 10 SEDUTA SECONDA CONVOCAZIONE 1. E’ seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data. 2. La seduta di seconda convocazione dovrà tenersi, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta. 3. L’avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulta indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 8. 4. Quando però l’avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l’avviso per quest’ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale. COMUNE DI ALBIDONA 5 Art. 11 ORDINE DEL GIORNO 1. L’iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell’art. 7 del presente Regolamento. ART 12 ADEMPIMENTI PRELIMINARI 1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l’assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l’andamento dell’Amministrazione. 2. Dà poi comunicazione, se avvenuto, del deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni. 3. Se nessuno solleva obiezioni il verbale si intende approvato. ART 13 PUBBLICITA’ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE. 1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.
TITOLO IV DISCUSSIONE E VOTAZIONE ART. 14 ORDINE DURANTE LE SEDUTE 1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell’ordine durante le sedute. 2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. ART. 15 SANZIONI DISCIPLINARI 1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco 2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l’ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l’iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo. 3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può disporre la espulsione del consigliere richiamato dall’aula per tutto il tempo della seduta. Se il consigliere non abbandona l’aula, il Sindaco sospende la seduta. 4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l’esclusione dall’aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto. COMUNE DI ALBIDONA 6 ART. 16 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO 1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall’approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio. 2. Il Sindaco può disporre l’espulsione dall’aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori. ART. 17 PRENOTAZIONE PER LA DISCUSSIONE 1. I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all’ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti. ART. 18 SVOLGIMENTO INTERVENTI 1. Il Sindaco concede la parola secondo l’ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi. 2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire. 3. I consiglieri possono scambiarsi l’ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all’ordine del giorno. ART. 19 DURATA DEGLI INTERVENTI 1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco. 2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere: a) i 10 minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all’art. 42, secondo comma, del D.Lgs. N°267/2000; b) i 5 minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all’esame del Consiglio per le determinazioni di competenza; c) i 5 minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all’esame dell’Assemblea; d) i 3 minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all’ordine del giorno; 3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l’intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere. COMUNE DI ALBIDONA 7 4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall’argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento. 5. La lettura di un documento non può, in ogni caso, eccedere la durata di 5 minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l’acquisizione a verbale. ART. 20 QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE 1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all’ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell’argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze. 2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione. 3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione. 4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro. 5. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i 5 minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano. ART. 21 FATTO PERSONALE 1. Costituisce fatto personale l’essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse. 2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste. 3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste. ART. 22 DICHIARAZIONE DI VOTO. 1. A conclusione della discussione, un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell’orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a 3 minuti. 2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto. COMUNE DI ALBIDONA 8 ART. 23 VERIFICA NUMERO LEGALE 1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere. 2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta. ART. 24 VOTAZIONE 1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco. 2. Le sole votazioni concernenti persone si effettuano a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna. 3. Terminate le votazioni, il Sindaco, con l’assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori ne riconosce e proclama l’esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. 4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti. ART. 25 IRREGOLARITA’ NELLA VOTAZIONE 1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata. ART. 26 VERBALIZZAZIONI RIUNIONI 1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale; debbono indicare i punti principali della discussione. TITOLO V DIRITTI DEI CONSIGLIERI ART. 27 DIRITTO ALL’INFORMAZIONE 1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all’uopo fissato dall’apposito Regolamento. 2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia dei provvedimenti amministrativi e prendere visione degli atti preparatori. 3. Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un consigliere per ogni gruppo, degli eventuali atti istruttori e delle deliberazioni adottate dalla Giunta nelle materie di cui all’art. 127 del D.Lgs. N°267 del 18 agosto 2000, delle quali il Segretario Comunale, contestualmente all’affissione all’albo pretorio, abbia dato comunicazione. COMUNE DI ALBIDONA 9 4. Ogni richiesta va comunque e sempre rivolta al Sindaco o al Segretario per le rispettive competenze al fine di non intralciare il lavoro degli uffici o dei singoli dipendenti. ART. 28 INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE 1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare. 2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri. 3. Il consigliere, nel presentare una interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta. 4. L’interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta. 5. Per le interrogazioni e per le interpellanze è tenuto apposito registro di protocollo. ART. 29 SVOLGIMENTO DI INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI 1. Le interpellanze e le interrogazioni sono svolte nella prima seduta utile del Consiglio Comunale. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta possono replicare nell’ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a 3 minuti. ART. 30 MOZIONI 1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a trattare specifici problemi ART. 31 VOTAZIONE DELLE MOZIONI 1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate. In quest’ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso. 2. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. COMUNE DI ALBIDONA 10 TITOLO VI DISCIPLINA DELLO STATUS DEI CONSIGLIERI ART. 32 PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI 1. La posizione giuridica dei consiglieri è disciplinata dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento. 2. I consiglieri hanno diritto, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale, delle commissioni permanenti e/o temporanee e speciali ad un gettone di presenza determinato con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione. 3. I componenti, non consiglieri, di commissioni nominati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Municipale o dal Sindaco hanno diritto ad un gettone di presenza pari a quella di cui al precedente comma. 4. Ai consiglieri e cittadini non consiglieri, chiamati ai compiti di cui agli artt. 16 e 22, comma 2, dello Statuto, l’indennità mensile è stabilita dal provvedimento di conferimento dell’incarico nella misura massima del cinquanta per cento di quella prevista per gli assessori. 5. Il difensore civico ha diritto ad una indennità pari al quaranta per cento di quella spettante all’assessore. TITOLO VII PROCEDURE PARTICOLARI ART. 33 DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI 1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l’esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. 2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall’art. 69 del D.Lgs. N°267/2000. 3. La decadenza del consigliere per l’assenza ingiustificata a tre sedute ordinarie consecutive è dichiarata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Consiglio. Essa deve essere comunque preceduta da una specifica contestazione con la concessione di un termine di almeno 15 giorni per le controdeduzioni. Plausibili motivi giustificativi, sebbene forniti a posteriori, impediscono il prosieguo della procedura di decadenza, nel senso che merita apprezzamento la volontà del consigliere interessato di continuare o meno a fare parte del Consiglio. ART. 34 ADEMPIMENTI PER L’ACCESSO E L’INFORMAZIONE 1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché diritti di ricerca e di visura.
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